IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con  regio decreto  13  ottobre 1927  e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la  legge 9 maggio 1989,  n. 168 e in  particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, ed  in particolare l'art.
11;
  Visto il decreto ministeriale del  31 maggio 1995, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.   268   del  16   novembre  1995,   recante:
"Modificazioni all'ordinamento  didattico universitario relativamente
al corso di laurea in scienze dell'amministrazione";
  Viste le proposte di modifica  dello statuto formulate dagli organi
deliberativi di questo Ateneo;
  Vista la nota di indirizzo  ministeriale prot. 1/1998 del 16 giugno
1998 "Legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica";
                              Decreta:
  Lo statuto di  questo Ateneo, approvato e modificato  con i decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
  l'art. 21 del vigente statuto dell'Ateneo e' cosi' modificato:
  "Art. 21. - Alla facolta'  di giurisprudenza afferiscono i corsi di
laurea   in  giurisprudenza   e   in  scienze   dell'amministrazione.
Afferiscono inoltre  i seguenti  corsi di diploma:  servizio sociale,
relazioni industriali, consulente  del lavoro, operatore giudiziario,
operatore giuridico d'impresa".
  Dopo  l'art. 23  e  con conseguente  slittamento della  numerazione
successiva, viene inserito il seguente nuovo articolo:
  "Art. 24. - (Corso di laurea in scienze dell'amministrazione).
                                  1
  1.  Il corso  di  laurea in  scienze dell'amministrazione  fornisce
adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e
professionali  per la  formazione giuridica,  politicoistituzionale e
organizzativogestionale nel campo dell'ammnistrazione pubblica.
  2. Il  corso di  laurea in  scienze dell'amministrazione  ha durata
quadriennale.
                                  2
  1.  Il corso  di laurea  in scienze  dell'amministrazione comprende
almeno ventiquattro  annualita' d'insegnamento (fino a  un massimo di
ventisei) e si conclude con un esame finale di laurea.
  Per essere ammessi all'esame di  laurea e' necessario aver superato
gli esami di  profitto, una prova idoneativa diretta  ad accertare la
conoscenza  di almeno  una lingua  straniera e  una prova  idoneativa
diretta ad accertare la conoscenza degli elementi informatici di base
per la pubblica amministrazione.
  2.   I  consigli   delle  strutture   didattiche  individuano   gli
insegnamenti  fondamentali e  complementari,  nell'ambito delle  aree
disciplinari di cui al successivo  art. 3 e stabiliscono le modalita'
delle  prove idoneative,  degli  esami di  profitto  e dell'esame  di
laurea.
  3. Gli  esami di  profitto sostenuti positivamente  nell'ambito del
corso   di    studi   per    conseguire   la   laurea    in   scienze
dell'amministrazione   possono  essere   riconosciuti  ai   fini  del
conseguimento del  diploma universitario in operatore  della pubblica
amministrazione.
  La  struttura   didattica  indica   criteri  e  parametri   per  il
riconoscimento.
                                  3
  1. Il corso  di laurea in scienze  dell'amministrazione si articola
in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione.
  2. Il  biennio propedeutico  comprende dodici  insegnamenti annuali
fondamentali  da  scegliersi, in  ragione  di  almeno uno  per  area,
all'interno   delle  seguenti   aree   disciplinari  obbligatorie   e
individuate dai  settori scientificodisciplinari  di cui  all'art. 14
della legge n. 341/1990 di seguito indicati:
   1) Area del diritto privato (N01X)
   2) Area del diritto costituzionale (N08X - N09X)
   3) Area del diritto amministrativo (N10X - N09X)
   4) Area storico giuridica (N18X - N19X)
   5) Area della scienza dell'amministrazione (Q02X)
  6)  Area della  storia e  della comparazione  delle amministrazioni
pubbliche (Q01C)
  7) Area della finanza e della contabilita' pubblica (P01C)
  8)  Area dei  metodi e  delle tecniche  organizzative e  gestionali
dell'amministrazione (P02A - P02B - P02D - Q02X)
   9) Area della economia politica (P01A - P01B - P01H)
  10) Area della politica economica (P01B - P01F - P01I - P01J)
  11) Area della psicologia delle organizzazioni e del lavoro (M11C)
  12) Area della sociologia e della metodologia delle scienze sociali
(Q05A)
  3. Il biennio di specializzazione si articola in due indirizzi:
   A) giuridico;
   B) politicoorganizzativo.
  4.  L'indirizzo giuridico  comprende  almeno  dodici annualita'  di
insegnamento  anche  divisibili  in moduli  semestrali.  Almeno  nove
semestralita'  di insegnamento  sono  obbligatoriamente scelte  nelle
seguenti aree disciplinari caratterizzanti  l'indirizzo in ragione di
almeno una per area:
  1)  Area  del  diritto  commerciale  e  del  diritto  dell'economia
(N04X-N05X)
  2)  Area   del  diritto   e  delle  organizzazioni   comunitarie  e
internazionali (N14X)
  3) Area del diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)
   4) Area del diritto penale (N17X)
  5)  Area   dei  metodi   e  delle   tecniche  della   normazione  e
dell'interpretazione giuridica (N08X - N20X)
   6) Area dell'informatica giuridica (N20X)
  7) Area della sociologia del diritto e dell'amministrazione (N21X -
Q05E)
   8) Area del diritto comparato (N11X - N02X)
   9) Area del diritto tributario (N13X)
  5. L'indirizzo  politico organizzativo comprende  dodici annualita'
d'insegnamento  anche divisibili  in moduli  semestrali. Almeno  nove
semestralita'  di insegnamento  sono  obbligatoriamente scelte  nelle
seguenti aree disciplinari caratterizzanti l'indirizzo, in ragione di
almeno una per area:
  1) Area dell'analisi delle politiche pubbliche (Q02X - Q05A)
  2) Area  dell'economia delle  istituzioni e delle  scelte pubbliche
(P01B - P01C)
  3) Area dell'economia della gestione e dell'organizzazione pubblica
(P02A - P02B - P02D)
  4)  Area  della  statistica  e   dei  metodi  quantitativi  per  la
valutazione dell'attivita' della P.A. (P01E - S01A - S02B - S02X)
   5) Area della sociologia dell'amministrazione (Q05E)
  6) Area  dell'organizzazione e delle politiche  comunitarie (Q02X -
N14X)
  7) Area  della storia  dell'integrazione europea e  delle relazioni
internazionali (Q04X)
  8) Area  della stora delle  istituzioni e delle  dottrine politiche
economiche (Q01B - Q01C - P01D)
   9) Area della sociologia dell'organizzazione (Q05C)
  6. Per  ognuna delle aree  disciplinari di cui ai  precedenti commi
dovranno  essere  scelti   insegnamenti  che  assicurino  un'adeguata
formazione  metodologica e  l'acquisizione dei  principi fondamentali
attinenti all'area medesima.
  7.  La   struttura  didattica  competente,  nelle   forme  previste
dall'ordinamento universitario, individua i criteri per la formazione
dei  piani  di  studio,  assicurando  la  possibilita'  di  scegliere
insegnamenti complementari  per almeno quattro annualita'  tra quelli
attivati  nella facolta'  sede del  corso  di laurea,  e nelle  altre
facolta' dell'universita' o di altre universita', anche estere".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 luglio 1998
                                               p. Il rettore: Le Moli