IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 1995, recante: "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'amministrazione"; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo; Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/1998 del 16 giugno 1998 "Legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica"; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: l'art. 21 del vigente statuto dell'Ateneo e' cosi' modificato: "Art. 21. - Alla facolta' di giurisprudenza afferiscono i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze dell'amministrazione. Afferiscono inoltre i seguenti corsi di diploma: servizio sociale, relazioni industriali, consulente del lavoro, operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa". Dopo l'art. 23 e con conseguente slittamento della numerazione successiva, viene inserito il seguente nuovo articolo: "Art. 24. - (Corso di laurea in scienze dell'amministrazione). 1 1. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione giuridica, politicoistituzionale e organizzativogestionale nel campo dell'ammnistrazione pubblica. 2. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione ha durata quadriennale. 2 1. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione comprende almeno ventiquattro annualita' d'insegnamento (fino a un massimo di ventisei) e si conclude con un esame finale di laurea. Per essere ammessi all'esame di laurea e' necessario aver superato gli esami di profitto, una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera e una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza degli elementi informatici di base per la pubblica amministrazione. 2. I consigli delle strutture didattiche individuano gli insegnamenti fondamentali e complementari, nell'ambito delle aree disciplinari di cui al successivo art. 3 e stabiliscono le modalita' delle prove idoneative, degli esami di profitto e dell'esame di laurea. 3. Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire la laurea in scienze dell'amministrazione possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento del diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione. La struttura didattica indica criteri e parametri per il riconoscimento. 3 1. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione. 2. Il biennio propedeutico comprende dodici insegnamenti annuali fondamentali da scegliersi, in ragione di almeno uno per area, all'interno delle seguenti aree disciplinari obbligatorie e individuate dai settori scientificodisciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 di seguito indicati: 1) Area del diritto privato (N01X) 2) Area del diritto costituzionale (N08X - N09X) 3) Area del diritto amministrativo (N10X - N09X) 4) Area storico giuridica (N18X - N19X) 5) Area della scienza dell'amministrazione (Q02X) 6) Area della storia e della comparazione delle amministrazioni pubbliche (Q01C) 7) Area della finanza e della contabilita' pubblica (P01C) 8) Area dei metodi e delle tecniche organizzative e gestionali dell'amministrazione (P02A - P02B - P02D - Q02X) 9) Area della economia politica (P01A - P01B - P01H) 10) Area della politica economica (P01B - P01F - P01I - P01J) 11) Area della psicologia delle organizzazioni e del lavoro (M11C) 12) Area della sociologia e della metodologia delle scienze sociali (Q05A) 3. Il biennio di specializzazione si articola in due indirizzi: A) giuridico; B) politicoorganizzativo. 4. L'indirizzo giuridico comprende almeno dodici annualita' di insegnamento anche divisibili in moduli semestrali. Almeno nove semestralita' di insegnamento sono obbligatoriamente scelte nelle seguenti aree disciplinari caratterizzanti l'indirizzo in ragione di almeno una per area: 1) Area del diritto commerciale e del diritto dell'economia (N04X-N05X) 2) Area del diritto e delle organizzazioni comunitarie e internazionali (N14X) 3) Area del diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X) 4) Area del diritto penale (N17X) 5) Area dei metodi e delle tecniche della normazione e dell'interpretazione giuridica (N08X - N20X) 6) Area dell'informatica giuridica (N20X) 7) Area della sociologia del diritto e dell'amministrazione (N21X - Q05E) 8) Area del diritto comparato (N11X - N02X) 9) Area del diritto tributario (N13X) 5. L'indirizzo politico organizzativo comprende dodici annualita' d'insegnamento anche divisibili in moduli semestrali. Almeno nove semestralita' di insegnamento sono obbligatoriamente scelte nelle seguenti aree disciplinari caratterizzanti l'indirizzo, in ragione di almeno una per area: 1) Area dell'analisi delle politiche pubbliche (Q02X - Q05A) 2) Area dell'economia delle istituzioni e delle scelte pubbliche (P01B - P01C) 3) Area dell'economia della gestione e dell'organizzazione pubblica (P02A - P02B - P02D) 4) Area della statistica e dei metodi quantitativi per la valutazione dell'attivita' della P.A. (P01E - S01A - S02B - S02X) 5) Area della sociologia dell'amministrazione (Q05E) 6) Area dell'organizzazione e delle politiche comunitarie (Q02X - N14X) 7) Area della storia dell'integrazione europea e delle relazioni internazionali (Q04X) 8) Area della stora delle istituzioni e delle dottrine politiche economiche (Q01B - Q01C - P01D) 9) Area della sociologia dell'organizzazione (Q05C) 6. Per ognuna delle aree disciplinari di cui ai precedenti commi dovranno essere scelti insegnamenti che assicurino un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima. 7. La struttura didattica competente, nelle forme previste dall'ordinamento universitario, individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando la possibilita' di scegliere insegnamenti complementari per almeno quattro annualita' tra quelli attivati nella facolta' sede del corso di laurea, e nelle altre facolta' dell'universita' o di altre universita', anche estere". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 1998 p. Il rettore: Le Moli